Denunciare un avvocato al Consiglio dell’Ordine

L’art. 50 L.247/2012 ha modificato la normativa sul procedimento disciplinare. Il potere disciplinare è stato trasferito ai consigli distrettuali di disciplina forense. In attesa dell’insediamenti dei consigli distrettuali di disciplina, però, la funzione disciplinare sarà ancora esercitata dagli ordini circondariali (in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 50 legge 247/2012).

Quando è presentato un esposto o denuncia a un consiglio dell’ordine, o comunque vi è notizia di un illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve:

  • Darne notizia all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 20 giorni
  • Trasmettere gli atti al consiglio distrettuale di disciplina
Le norme sulla sua composizione e funzionamento, nonché sulla competenza dei consigli distrettuali di disciplina, sono dettate dal regolamento del consiglio nazionale forense 2/2014.



Fase Preliminare
Se vi è manifesta infondatezza, il presidente del consiglio distrettuale chiede al consiglio l’archiviazione senza formalità.

Se non ritenga di disporre l’archiviazione, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello incolpato.

Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore deve proporre al consiglio distrettuale di disciplina una richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione.

Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore.
Il potere di prescrizione, secondo l’art. 56 legge 247/2012 è di sei anni.

Il capo di incolpazione e citazione a giudizio

L’apertura del procedimento disciplinare si ha quando il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d’incolpazione dandone comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero.
Il consigliere istruttore chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato, che deve essere notificata all’incolpato e al p.m almeno 30 giorni prima della data di comparizione.

Terminato il dibattimento il presidente ne dichiara la chiusura e da al parola al p.m., all’incolpato e al suo, eventuale, difensore.

Decisione
Conclusa la discussione il consiglio distrettuale decide a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
La decisione può concludersi con:
  • Proscioglimento con lal formula “non esservi luogo a procedimento disciplinare”
  • Richiamo verbale
  • Sanzione disciplinare.
La sanzione disciplinare può consistere in:
  • Avvertimento
  • Censura
  • Sospensione
  • Radiazione
L’avvocato radiato può nuovamente reiscriversi dopo 5 anni dall’esecutività del provvedimento, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Impugnazioni
Contro le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso il ricorso entro 30 giorni dal deposito della sentenza, davanti ad un’apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense.

La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.

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