Patrocinio a Spese dello Stato ed escusione
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultate dall'ultima dichiarazione, che periodicamente viene aggiornato nel suo ammontare.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
L'ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
In ambito penale, nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione nei processi di revocazione e di opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione p per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o le restituzioni derivanti da reato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato o dal difensore.
Il consiglio dell'ordine, dopo il deposito della domanda, nel processo civile, valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, entro 10 giorni può accogliere la domanda, dichiararla inammissibile o rigettarla.
Contro il decreto di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della Corte d'appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
L'ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
In ambito penale, nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione nei processi di revocazione e di opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione p per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o le restituzioni derivanti da reato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
- nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
- se i richiedente è assistito da più di un difensore
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti
La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato o dal difensore.
Il consiglio dell'ordine, dopo il deposito della domanda, nel processo civile, valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, entro 10 giorni può accogliere la domanda, dichiararla inammissibile o rigettarla.
Contro il decreto di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della Corte d'appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
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