Differenze tra soci accomandatari e soci accomandanti

Le società in accomandita possono essere semplici o per azioni.

La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa anno parte due diverse categorie di soci:

  • Accomandanti: che conferiscono solo il capitale, non partecipando alla gestione sociale, non assumendo quindi responsabilità verso terzi-creditori sociali (responsabilità limitata)
  • Accomandatari: che partecipano alla gestione ed alla direzione della società, assumendo una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio (sempre in via sussidiaria) delle obbligazioni sociali

L’atto costitutivo delle s.a.s. è soggetto alla normativa dettata in materia di società in nome collettivo (artt. 2295, 2296 c.c.)
Gli accomandanti:

  • Sono tenuti a prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori;
  • Hanno diritto alla comunicazione ed al controllo del bilancio e del conto profitti e perdite


L‘accomandita per azioni, invece, è una società di capitali in cui i soci hanno il potere (gli accomandatari-amministratori) hanno anche la responsabilità personale ed illimitata delle obbligazioni sociali. Sussiste quindi la differenza tra i due tipi di soci (accomandanti e accomandatari) come per le s.a.s.



Il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00).

I nuovi amministratori sono nominati dall’assemblea, con l’approvazione individuale degli amministratori rimasti in carica.

L’assemblea svolge la sua attività secondo le modalità di funzionamento stabilite per le s.p.a.; essa è formata da tutti i soci.

Quanto al collegio sindacale, risulta integralmente applicabile la normativa predisposta in materia di s.p.a., salva l’esclusione degli accomandatari dall’assemblea che delibera in ordine alla nomina e alla revoca dei singoli sindaci.

Quando si scioglie la società in accomandita per azioni?

La società in accomandita per azioni si scioglie, oltre che per le cause previste in via generale per tutte le società di capitali (art. 2484 c.c.), anche nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori.

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